Patrimonio immobiliare
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo non dispone di beni immobili in proprietà.
Detiene a vario titolo immobili in Italia e all'estero
Contenuto inserito il 26-04-2021 aggiornato al 29-09-2022