Patrimonio immobiliare

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo non dispone di beni immobili in proprietà.
Detiene a vario titolo immobili in Italia e all'estero

Contenuto inserito il 26-04-2021 aggiornato al 29-09-2022
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Patrimonio immobiliare
NomeIndirizzo
Baabda Presidential Palace Road Kettaneh Costruction bldg 1 e 2 piano - Beirut
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